Procedura di restrizione

Uno Stato membro, o l’ECHA su richiesta della Commissione europea, possono avviare la procedura di restrizione qualora temano che una determinata sostanza costituisca un rischio inaccettabile per la salute umana o l’ambiente. L’ECHA può inoltre proporre una restrizione relativa ad articoli contenenti sostanze incluse nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV).

L’intenzione di predisporre una procedura di restrizione è resa pubblica nel registro delle intenzioni prima della redazione del fascicolo di proposta, a titolo di preavviso.

Il fascicolo che propone la restrizione contiene informazioni di carattere generale quali l’identità della sostanza e le motivazioni delle restrizioni proposte. Contiene inoltre i rischi identificati, eventuali informazioni su alternative alla sostanza e sui costi nonché sui benefici per la salute umana e l’ambiente derivanti dalla restrizione.

Il fascicolo deve essere redatto ai sensi del regolamento REACH (allegato XV) e deve essere presentato all’ECHA entro 12 mesi dalla notifica dell’intenzione di preparare la proposta.

I pareri dei comitati

All’atto della ricezione del fascicolo, i comitati dell’ECHA verificano se la proposta è conforme ai requisiti dell’allegato XV. In caso affermativo, il fascicolo verrà reso pubblico a fini di consultazione (sono escluse eventuali informazioni commerciali riservate). A questo punto, le parti interessate possono formulare osservazioni sulla restrizione entro sei mesi dalla pubblicazione del fascicolo sul sito web dell’ECHA.

Entro nove mesi dalla stessa data di pubblicazione, il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA formula il proprio parere in merito all’adeguatezza della restrizione proposta a ridurre i rischi per la salute umana o l’ambiente sulla base del fascicolo e delle osservazioni ricevute durante la consultazione.

Al contempo, il comitato per l’analisi socioeconomica (SEAC) prepara un parere sugli impatti socioeconomici delle restrizioni proposte, tenendo conto delle osservazioni e delle analisi socioeconomiche fornite dalle parti interessate. Tutte le osservazioni sul progetto di parere del SEAC devono essere presentate entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. Il SEAC adotta quindi un parere definitivo, tenendo conto delle osservazioni, entro 12 mesi dall’inizio della prima consultazione sulla proposta di restrizione.

Oltre ai due comitati suddetti, il forum delle autorità competenti degli Stati membri in materia di applicazione delle normative e controllo può fornire consulenza ai comitati in merito all’applicabilità della restrizione proposta.

Decisione

I due pareri dei comitati dell’ECHA contribuiscono alla decisione della Commissione europea, che valuta in modo equilibrato sia i rischi identificati sia i costi e i benefici della restrizione proposta.

Entro tre mesi dal ricevimento dei pareri dei due comitati, la Commissione fornisce un progetto di emendamento dell’elenco delle restrizioni di cui all’allegato XVII di REACH. La decisione finale è adottata in una procedura a livello di comitato con scrutinio che coinvolge gli Stati membri e il Parlamento europeo.

Applicazione

Una volta adottata la restrizione, il settore industriale è tenuto a rispettarla. Per settore industriale si intende l’intera filiera, compresi i produttori, gli importatori, i distributori, gli utilizzatori a valle e i rivenditori al dettaglio.

Gli Stati membri sono responsabili dell’applicazione della restrizione.