Esenzione PPORD
Esenzione PPORD
Il regolamento REACH non prevede alcun obbligo di registrazione per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi inferiori a una tonnellata l'anno.
Per dare maggiore impulso all'innovazione, le sostanze utilizzate nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo scientifici (SR&D) in quantitativi inferiori a una tonnellata l'anno sono esentate anche dall'autorizzazione e dalla restrizione.
Le sostanze utilizzate in quantitativi superiori a una tonnellata l'anno per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) possono essere esonerate dall'obbligo di registrazione per un periodo di cinque anni. Per beneficiare di questa esenzione è necessario presentare all'ECHA una notifica PPORD.
Nella notifica PPORD le imprese devono indicare:
- informazioni sull'identità della sostanza;
- la sua classificazione;
- informazioni relative al programma PPORD e
- il quantitativo di sostanza che si prevede di fabbricare o importare nel corso del periodo di esenzione di cinque anni.
L'ECHA valuta la notifica PPORD ed eventualmente impone condizioni all'esenzione PPORD. Il fabbricante o l'importatore della sostanza deve rispettare le condizioni imposte e informare i clienti coinvolti nell'attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi.
Se una sostanza utilizzata per la PPORD è soggetta a restrizione o autorizzazione, nelle rispettive decisioni verranno specificate le modalità di applicazione alla PPORD e verranno definiti i quantitativi massimi di sostanza che potranno beneficiare dell'esenzione PPORD.
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