Verifica della conformità

A norma dell’articolo 41 del regolamento REACH, l’ECHA può esaminare in qualsiasi momento qualunque fascicolo di registrazione, per verificare se le informazioni trasmesse dai dichiaranti sono conformi ai requisiti di legge. I requisiti di legge (obblighi di informazione standard) sono cumulativi e dipendono dalla fascia di tonnellaggio.

 

Tonnellaggio annuo
(fabbricato/importato)
Informazioni standard prescritte a norma del regolamento REACH
Da 1 a <10 Allegato VII
Da 10 a <100 Allegati VII-VIII
Da 100 a <1000 Allegati VII-IX
1000 o maggiore di 1000 Allegati VII-X
 

Dopo aver verificato l’identità della sostanza, i controlli di conformità valutano le informazioni contenute nel fascicolo, compresa la relazione sulla sicurezza chimica o parti specifiche del fascicolo, ad esempio le informazioni relative alla protezione della salute umana o dell’ambiente.

La scelta dei fascicoli per il controllo di conformità è casuale o sulla base di preoccupazioni specifiche (mirata).

La scelta basata su preoccupazioni specifiche consente all’ECHA di puntare su end point pertinenti per l’utilizzo sicuro delle sostanze.

Tali controlli di conformità riguardano otto end point principali: genotossicità, tossicità a dose ripetuta, tossicità per lo sviluppo prenatale, tossicità per la riproduzione, cancerogenicità, tossicità acquatica a lungo termine, biodegradazione e bioaccumulo. Si tratta degli end point fondamentali per l’identificazione di sostanze allarmanti.

Per garantire che l’ECHA effettui un controllo di conformità sulle informazioni più aggiornate contenute nel fascicolo di registrazione, l’Agenzia chiede ai dichiaranti di riesaminare in modo proattivo i rispettivi fascicoli di registrazione e di aggiornarli con qualsiasi informazione nuova e/o pertinente, come ad esempio nuove informazioni sui rischi, cambiamenti negli usi e nell’esposizione, aggiornamenti della relazione sulla sicurezza chimica (CSR), modifiche della classificazione o variazioni dei quantitativi fabbricati o importati, ivi compresa la cessazione della fabbricazione o dell’importazione.

Ai dichiaranti possono essere trasmesse diverse decisioni sui controlli di conformità per richiedere informazioni supplementari sullo stesso fascicolo, se quest’ultimo non è conforme a più di una prescrizione in materia di informazione.