Procedura di autorizzazione

Lo scopo della procedura di autorizzazione è di:

  • assicurare che i rischi connessi alle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) siano adeguatamente controllati durante il loro ciclo di vita;
  • promuovere la progressiva sostituzione delle SVHC con adeguate alternative (sostanze meno pericolose, nuove tecnologie e processi), laddove esistono alternative tecnicamente ed economicamente valide.

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    • Preparazione della domanda.
    • Notifica e sessione informativa prima della presentazione della domanda.
    • Finalizzazione della domanda.
    • Trasmissione della domanda all’ECHA.
    Domanda di autorizzazione
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    Consultazione
    • Domande rivolte al richiedente dai relatori del RAC e del SEAC.
    • Possibile trialogo tra il richiedente, il RAC e il SEAC, nonché i terzi che hanno fornito informazioni sulle alternative.
    • Progetti di parere del RAC e del SEAC.
    • Parere finale del RAC e del SEAC, tenendo conto delle eventuali osservazioni del richiedente sul progetto di parere.
    Parere del RAC e del SEAC
    • Progetto di decisione della Commissione europea.
    • Voto del comitato REACH e adozione della decisione.
    Decisione della Commissione
    • conformità da parte dei titolari delle autorizzazioni e degli utilizzatori a valle;
    • applicazione da parte delle autorità nazionali preposte.
    Attuazione
    • Aggiornamento di documenti presentati nella domanda iniziale e presentazione di eventuali altri elementi richiesti nella decisione di autorizzazione.
    • La procedura per la presentazione e la gestione di una relazione di revisione è la stessa prevista per la domanda iniziale.
    Relazione di revisione, se l’impresa deve continuare a utilizzare la SVHC
     
     

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Gli Stati membri propongono che una sostanza sia identificata come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) preparando un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui all’allegato XV del regolamento REACH.

Per saperne di più

L’ECHA, su richiesta della Commissione europea, propone che una sostanza sia identificata come SVHC preparando un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui all’allegato XV del regolamento REACH.

Per saperne di più
Tra le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) si annoverano le seguenti:
C
M
R
PBT
vPvB
ELoC

C

cancerogene di categoria 1A o 1B

M

mutagene di categoria 1A o 1B

R

tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B

PBT

persistente, bioaccumulabile e tossico

vPvB

molto persistente e molto bioaccumulabile

ELoC

sostanze che presentano un livello di preoccupazione equivalente a quelle sopra elencate (ad esempio interferenti endocrini, sensibilizzanti delle vie respiratorie)

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